Normative:
- Regio decreto 18.06.1931, n. 773, approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Regio decreto 06.05.1940 , n. 635, approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18/06/31 n.773 delle leggi di pubblica siurezza.
- Legge 31 Maggio 1965, n. 575, disposizioni antimafia.
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39, modifiche ed integrazioni alla legge n.253 del 21/03/1958, concernente la disciplina della professione di mediatore.
- Legge 7 Agosto 1990 N. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- L.R. 20 Gennaio 1995, n. 9, disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti.
- D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
Modalità di richiesta:
Per "agenzie pubbliche" od "uffici pubblici di affari" si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari).
Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera, il fine di lucro.
L'attività si esercita previa presentazione della denuncia d'inizio attività al Comune per:
· Apertura
· Trasferimento attività
· Modificazioni dei locali
· Modificazioni dell'attività
· Cessazione dell'attività.
Al momento dell’inizio dell’attività il richiedente deve essere munito del registro degli affari e del tariffario dei compensi, entrambi vidimati dall’ufficio comunale competente.
Documentazione da presentare:
La denuncia d’inizio attività per le agenzie d’affari si presenta in duplice copia ed in carta libera.