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venerdì, 10 settembre 2010 ore 21:07


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COMMERCIO AL DETTAGLIO: NEGOZI DI VICINATO

Normativa: 
Legge Regionale n. 28 del 07.02.2005 e s.m.i. – Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. 
· D.P.G.R. n. 15/R del 01.04.2009 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28; 
Per la vendita di prodotti alimentari: 
· Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
· Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 – in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
· D.P.G.R. 1 AGOSTO 2006, n. 40/R/2006 – Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004.- 
Requisiti del richiedente: 
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti, rispettivamente dall’articolo 13 e 14 del Codice del Commercio. 
Modalità di richiesta: 
Sono stabilite dall’allegato “A” del regolamento di attuazione del Codice del Commercio. 
Requisiti dei locali: 
Il locale deve avere destinazione d'uso commerciale al dettaglio. 
Per il commercio alimentare che comporti manipolazione o preparazione (es. gastronomia da asporto) è necessario che l'esercente presenti all'Ufficio Attività Produttive notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62). 

L’Azienda USL 8 Arezzo – Dipartimento della Prevenzione con nota di prot. n. 19112 del 13.08.2009 – ha comunicato che tutte le DIA presentate dalle imprese del settore alimentare, sono soggette al pagamento di una tariffa di € 15,10 tramite conto corrente postale n. 18277723 – Zona Valdarno – Causale: Registrazione Imprese settore alimentare.- La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata unitamente alla Dichiarazione di inizio Attività.-

Gli esercizi di vicinato, hanno una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. 
L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigente norme in materia igienico sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali; 
L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetto al rispetto delle disposizioni specifiche in materia di igiene per gli alimenti, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione. 

 




 

ALLEGATI:

Esercizio di vicinato - DIA (File pdf, 203.45 KBytes)
Esercizio di vicinato - Inizio attività (File pdf, 203.45 KBytes)
Esercizio di vicinato - Cessazione (File pdf, 68.38 KBytes)