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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 04:04


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Normativa:
- R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- R.D. 6 maggio 1940, n° 635 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311, regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere titolare di ditta individuale o legale rappresentante di una società, inoltre deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., dall'art. 10 della legge n° 575 del 1965 ed è obbligato a tenere il registro delle operazioni che vengono compiute giornalmente.

Modalità di richiesta ed erogazione:
Deve essere compilata una denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate e presentata all'Ufficio Commercio.
Per la vidimazione del registro è necessario rivolgersi alla Questura.

Documenti da presentare:
Denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate, completa degli allegati in essa elencati.