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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 03:48


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Normativa:
Legge Regionale n. 28 del 07.02.2005 – Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti, rispettivamente dall’articolo 13 e 14 del Codice del Commercio.

Modalità di richiesta:
Sono stabilite dall’allegato “A” del regolamento di attuazione del Codice del Commercio.

L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici in modo non esclusivo deve essere presentata al Comune del luogo dove sarà installato l'apparecchio e devono essere dichiarate la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
L’attività esercitata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
E’ vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'attività può essere iniziata dalla data di ricevimento della comunicazione.

ALLEGATI:

Vendita con distributori automatici (File pdf, 102.37 KBytes)