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In allegato :
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Impianti di distribuzione carburanti
Normativa di riferimento:
• D.lgs. n. 32 del 11/02/98 – art.1 commi 1-2-3-4-5, art. 3 comma 10, norme per la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti;
• Legge regionale n.19 del 24/03/2004, norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
• Delibera del Presidente della Giunta Regionale n.42/r del 20/08/2004, regolamento di attuazione della legge regionale n.19 del 24/03/2004;
• Delibera del Presidente della Giunta Regionale n.53/r del 22/08/2005, modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.42/r del 20/08/2004;
• Legge n.133 del 06/08/2008, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
• Circolare 762 del 29/09/2008, circolare in ordine agli effetti delle nuove disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale.
Cessa il regime delle distanze, dei contingenti numerici e degli obblighi di chiusura.
Liberalizzati con effetto immediato gli impianti di distribuzione carburanti a seguito della conversione in legge del D.L. 112/2008 tramite la legge 133/2008 di cui si riportano gli articoli in questione.
“17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’istallazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto dei veicoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.”
“18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art.117 della Costituzione.”
“19. All’art.1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.32 del 11/02/1998, le parole: “iscritto al relativo albo professionale”sono sostituite dalle seguenti:”abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea”.
“20. All’art.7, comma 1, del decreto legislativo n.32 del 11/02/1998, le parole:”e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono soppresse.”
“21. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e dalla disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.”
“22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autorizzazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.”
Olter alla eliminazione di distanze ed altri vincoli si segnala la liberalizzazione delle attività integrative (bar, risotranti, edicole, ecc)
Documenti da presentare:
Apertura Nuovo Impianto e Modifiche di impianto esistente(uso pubblico/privato) soggette ad autorizzazione (Art. 8 comma 1 e Art. 11 comma 3 L. R. 19/04)
Sono soggette ad autorizzazione l'aggiunta di altri carburanti negli impianti esistenti e la ristrutturazione totale da intendersi come mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.
Domanda in marca da bollo da € 14,62 completa dei seguenti allegati:
- perizia giurata;
- pareri preventivi su progetto dei VVFF USL e ANAS;
- relazione tecnica
ATTENZIONE: Il richiedente deve attivare contestualmente il procedimento edilizio e di esame progetto presso i VVFF/ANAS/USL
Al termine dei lavori devono essere presentate:
- comunicazione di fine lavori e domanda di collaudo, corredata dalla documentazione di legge
necessaria per i singoli enti collaudatori (Comune, VVFF, USL, ARPAT, Agenzia delle dogane)
- versamento a favore della tesoreria comunale.
All'esito positivo del collaudo sarà rilasciata Autorizzazione Petrolifera.
Modifiche soggette a comunicazione (Art. 11 comma 1 L.R. 19/04)
Le modifiche di cui all'art. 11 comma 1 sono soggette a comunicazione corredata di perizia giurata attestante la regolarità dell'intervento che il titolare invia al Comune e all'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
ATTENZIONE: Il richiedente dovrà eventualmente e contestualmente istruire le relative pratiche presso il Servizio Edilizia e gli uffici competenti dei VVFF e USL.
Subingresso:
Entro 15 giorni dal trasferimento della titolarità dell'impianto il cessionario presenta comunicazione al Comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.
Adempimenti vari:
Le variazioni societarie del legale rappresentante della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui sopra.
Il titolare è tenuto a comunicare l'avvio, la cessazione o la sospensione dell'attività.
Attivazione distributori mobili:
Il titolare è tenuto a presentare comunicazione.
Prelievo di carburanti in recipienti:
Gli operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono presentare apposita comunicazione.
Atto di assenso per l'apertura di pubblico esercizio e punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici:
Il presente atto di assenso accompagna l'istanza di autorizzazione per le attività di pubblico esercizio o di punto non esclusivo per i quali vanno utilizzati gli appositi modell,i ai sensi della Legge n. 287/91, del piano comunale dei pubblici esercizi e della normativa vigente per la vendita dei quotidiani .
Ultimo aggiornamento: 10/7/2008
ALLEGATI:
Distributori di carburanti - Comunicazione modifiche (File pdf, 97.79 KBytes)
Distributori di carburanti - Subingresso (File pdf, 113.44 KBytes)
Distributori di carburanti - Convocazione collaudo (File pdf, 157.35 KBytes)
Distributori di carburanti - Autorizzazione nuovo impianto (File pdf, 122.18 KBytes)
Distributori di carburanti - Domanda di autorizzazione al potenziamento (File pdf, 169.49 KBytes)
Distributori di carburanti - Verifica sicurezza sanitaria (File pdf, 71.23 KBytes)
Distributori di carburanti - Trasferimento (File pdf, 35.14 KBytes)
Distributori di carburanti - Assenso (File pdf, 85.66 KBytes)
Distributori di carburanti - Attivazione (File pdf, 119.84 KBytes)
Distributori di carburanti - Convocazione (File pdf, 104.49 KBytes)




