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» Convocazione del Consiglio Comunale - 15 settembre 2010
Convocazione Consiglio Comunale aperto per il gi...





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Particolare del sacrario di San Pancrazio
Particolare del sacrario di San Pancrazio

FARMACIE

Normativa:
• Legge n.475 del 20/04/1968, norme concernenti il servizio farmaceutico;
• Legge n.362 del 08/11/1991, norme di riordino del settore farmaceutico;
• Legge regionale n.16 del 25/02/2000 riguardante il riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica da ultimo modificata dalla L.R. n.36 del 28/06/2007.

Requisiti del richiedente:
(morali, professionali e tecnici)

Titolarità e gestione della farmacia (art.7 legge 8 novembre 1991 n.362)
La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.
Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.
Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.
La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.
Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.
Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Gestione societaria: incompatibilità.(art.8 legge 8 novembre 1991 n.362)
1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Modalità di richiesta ed erogazione:
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie sono soggette ad autorizzazione, le istanze in bollo da €14,62 devono essere presentate all’Ufficio Protocollo complete di tutti i documenti.
Le variazioni (es. legale rappresentante, direttore tecnico ecc.), il sub ingresso e la gestione provvisoria sono soggette a comunicazione.
La comunicazione ha valore autorizzatorio.
Per il sub ingresso devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art.12 della legge n.475 del 02/04/1968; è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

LEGGE REGIONALE 25 Febbraio 200, n.16 e successive modifiche ed integrazioni:
ARTICOLO 13 (Competenze della Regione)
1) La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni.
2) La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.
3) La Giunta regionale esercitale funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:
a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di prelazione;
b) l’indizione dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istallazione o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, o istituite per decentramento nonché l’approvazione della relativa graduatoria degli idonei e l’assegnazione delle sedi;
c) la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge, a seguito di comunicazione del Sindaco.
4) Dei provvedimenti di cui al punto 3 è data notizia attraverso la pubblicazione sul BURT

ARTICOLO 14 (Competenze del Comune)
1) Sono competenze del comune:
a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;
b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell’art.129 del r.d. 1265/1934;
c) la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell’esercizio ai sensi dell’art.12 della legge n.475 del 02/04/1968, dell’art.7 della legge n.362 del 08/11/1991e dell’art.369 del r.d. 1265/1934;
d) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie succursali;
e) gli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art.35 della legge n.253 del 23/05/1950;
f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli artt.7-8 della legge 362/1991 e dell’art.12 della legge 475/1968;
g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge;
h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.216 del 24/04/2006, previo accertamento ispettivo dell’azienda USL competente per territorio;
i) l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell’ambito della vigilanza farmaceutica.
2) Per l’esercizio delle funzioni di cui al punto 1, il comune acquisisce il parere dell’azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell’art.23.
3) L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:
a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all’ubicazione prescelta;
b) al parere favorevole sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell’azienda Usl territorialmente competente;
c) al favorevole esito dell’ispezione, ai sensi dell’art.111 del r.d. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all’art.23.
4) L’apertura di nuove farmacie o di nuova istituzione o da trasferire per decentramento o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell’assegnazione, entro sei mesi dalle pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione.
5) Il comune deve rilasciare l’autorizzazione all’apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario.
6) Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed all’azienda USL competente per territorio.

Requisiti attività:
Il D.Lgs 114/1998 non si applica ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge n.475 del 02/04/1968 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge n.362 del 08/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.
Negli altri casi si applica la disciplina di cui al D.Lgs 114/1998 in relazione alla specifica superficie di vendita

ALLEGATI:

Subingresso trasferimento titolarità (File pdf, 115.51 KBytes)
Trasferimento di sede (File pdf, 138.87 KBytes)
Inizio attività (File pdf, 113.5 KBytes)
Gestione ereditaria (File pdf, 111.82 KBytes)
Trasferimento (File pdf, 123.16 KBytes)
Variazioni (File pdf, 105.12 KBytes)