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· Regolamento CE n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
· Regolamento di attuazione della Regione Toscana adottato con DPGR n.40/R del 1 agosto 2006.
· Campo di applicazione:
1) Il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano quelle previste dal Regolamento CE n. 852/2004. Esse si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non.
2) Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.Tuttavia, i prodotti trasformati di origine animale utilizzati per preparare detti prodotti sono ottenuti e manipolati conformemente ai requisiti fissati dal presente regolamento.
· Campo esente:
1.il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;
d) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.
2. Gli Stati membri stabiliscono, nell’ambito della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività e che si applicano alle persone di cui al paragrafo 3, lettere c), d) e e). Tali norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
3. a) Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio;
b) il presente dettaglio non si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:
i) quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti;
ii) quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta.
c) Gli Stati membri possono adottare misure nazionali per l’applicazione dei requisiti fissati dal presente regolamento ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio situati nel loro territorio, ai quali esso non si applicherebbe ai sensi delle lettere a) e b).
4. Il presente regolamento si applica fermi restando:
a) le pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica e le norme più rigorose adottate per la previsione, la lotta e l’eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
b) i requisiti relativi al benessere degli animali;
c) i requisiti concernenti l’indicazione degli animali e la rintracciabilità dei prodotti di origine animale.
ALLEGATI:
Notifica Reg. CE 853/2004 (File pdf, 106.65 KBytes)




