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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 02:55


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Normativa:

·          DL 4/07/2006 n.223 convertito in L 4/08/2006 n.248. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

·          D Lgs 31/03/1998 n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15/03/1997 n.59”.

 Il decreto legge 4/07/2006 n.223, così come modificato della legge di conversione 4/08/2006 n.248 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, prevede, all’art 4, l’abrogazione della legge 1002/56 e la liberalizzazione dell’attività di panificazione.

 Descrizione:

Pertanto dal 4 luglio 2006 l’impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La Dichiarazione deve essere accompagnata da:

-          Autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale ASL in merito ai requisiti igienico – sanitari;

-          Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

-          Titolo abilitativo edilizio

-          Permesso di agibilità dei locali.

 Di conseguenza la competenza sull’attività di panificazione è ora dei Comuni, mentre la parte sanitaria resta sempre di competenza delle ASL. Consigliamo quindi di rivolgersi al Comune in cui si intende aprire l’attività.
 
Adempimenti:
Se l’attività possiede i requisiti di impresa artigiana, essa deve essere iscritta all’Albo delle Imperse artigiane.
 
 

ALLEGATI:

Adempimenti vari (File pdf, 202.62 KBytes)
Nuovo impianto, trasferimento (File pdf, 298.95 KBytes)
Subingresso (File pdf, 153.88 KBytes)
Comunicazione del respons. dell'attività produttiva ai fini dell'anotazione del registro imprese (File pdf, 23.92 KBytes)