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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 04:25


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Vendite straordinarie:
Costituiscono vendite straordinarie :
• Vendite di fine stagione
• Vendite di liquidazione

Le vendite straordinarie sono quelle con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendite alle condizioni ordinarie. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono indicare:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso;
Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l’indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione. E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari.

Normativa:
• Legge Regionale n. 28 del 07.02.2005 – Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
• Regolamento di attuazione del Codice del Commercio.


Saldi di Fine Stagione
Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal giorno 7 gennaio fino al 7 marzo e dal 7 luglio fino al 7 settembre.
Documenti da presentare:
Non è necessario presentare la comunicazione al Comune.

Vendite di Liquidazioni
Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) Cessazione dell’attività commerciale;
b) Cessione dell’azienda o dell’unità locale nel quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) Trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione.
d) Trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
possono essere effettuate in ogni periodo dell’anno previa comunicazione al Comune dieci giorni prima dell’inizio della vendita. Hanno una durata massima:
• di otto settimane nell’ipotesi a) e b);
• di quattro settimane nell’ipotesi c) e d).-
Durante questo periodo è vietato introdurre nei locali dell’esercizio merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.

Commercio al dettaglio: vendite promozionali
Con le vendite promozioni vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate per tutti o una parte di tali prodotti, devono essre distinguibili da quelle vendute alla conzioni ordinarie. I prodotti del settore merceologico non alimentare, di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
Le merci oggetto delle vendite promozionali devono indicare:
d) il prezzo normale di vendita;
e) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
f) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso;

ALLEGATI:

Vendita straordinaria - Sottocosto (File pdf, 167.23 KBytes)
Vendita straordinaria - Promozionale (File pdf, 151.08 KBytes)
Vendita straordinaria - Liquidazione (File pdf, 164.03 KBytes)