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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 03:49


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Normativa:
-          Legge n.161 del 14/02/1963, disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere e affini;
-          Legge n.1142 del 23/12/1970 modifiche alla legge 14/02/1963 n.161;
-          Legge n.735 del 29/10/1984, Attività di barbiere, parrucchiere, attività di estetista, piercing e tatuaggi;
-          Legge n.174 del 17/08/2005, Disciplina dell’attività di acconciatore;
-          Legge n.40 del 2/04/2007, conversione in legge del Decreto legge n°7 del 31/01/2007, misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
-          Delibera n.74 del 05/06/2007, adeguameneto della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, del D.L. e della normativa regionale in materia.
 
Descrizione:
L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma d’impresa ai sensi delle norme vigenti comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, mantenere proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetta ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale, nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

Requisiti del richiedente:
L'esercizio dell'attività di acconciatore richiede il possesso di specifica qualifica professionale e di requisiti morali secondo lo schema seguente:

ACCONCIATORE:
Requisiti
Ditta individuale
Società artigiana
Società non artigiana
Requisiti morali
Titolare
Legale rappresentante e soci tenuti ai sensi del DPR 252/1998
 
Legale rappresentante e soci tenuti ai sensi del DPR 252/1998
 
Requisiti professionali
Titolare
(
non è ammessa in sostituzione la nomina di direttore tecnico o il possesso dei requisiti da parte di dipendente qualificato)
NOTE: i dipendenti non hanno l’obbligo di essere in possesso dei requisiti professionali (che generalmente maturano proprio svolgendo attività di apprendista nell’impresa)
Oltre la metà dei soci (non è ammessa in sostituzione la nomina di direttore tecnico o il possesso dei requisiti da parte di dipendente qualificato)
NOTE: i dipendenti non hanno l’obbligo di essere in possesso dei requisiti professionali (che generalmente maturano proprio svolgendo attività di apprendista nell’impresa)
Legale rappresentante ovvero direttore tecnico
NOTE: i dipendenti non hanno l’obbligo di essere in possesso dei requisiti professionali (che generalmente maturano proprio svolgendo attività di apprendista nell’impresa)
 
 
 
 

Requisiti dei locali:
La destinazione d'uso compatibile con l’insediamento di un esercizio di acconciatori.
Il locale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti strutturali, igienico sanitari e gestionali previsti nel regolamento regionale n. 47-r/2007. Per gli acconciatori è necessario che siano rispettati anche i requisiti previsti nel regolamento comunale.


Modalità di richiesta ed erogazione
:
l'avvio, il trasferimento, le modifiche dei locali e il subentro con modifiche dei locali, sono soggetti a denuncia d'inizio attività efficace dopo 30 gg. dalla protocollazione. Il subentro senza modifiche dei locali e le variazioni sono soggette a DIA di efficacia immediata.

ALLEGATI:

Avvio attività (File pdf, 102.08 KBytes)
Subingrasso (File pdf, 101.47 KBytes)
Variazione (File pdf, 105.32 KBytes)
Adempimenti vari (File pdf, 86.51 KBytes)