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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 03:53


 



ANAGRAFE CANINA

Norma:

·          L.R. n.43 del 08/04/1995, norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo;

·          L.R. n.41 del 22/11/2002, modifiche alla L.R. n.43 del 08/04/1995;

·          L.R. n.19 del 30/05/2006, modifiche alla L.R. n.43 del 08/04/1995.

 
Descrizione:

Obbligo di iscrizione e identificazione: il cane deve essere iscritto entro sessanta giorni di età, ed entro i trenta giorni successivi alla sua identificazione con microchip.

·          Il responsabile di un cane effettua, entro i sessanta giorni di vita, l’iscrizione alla Anagrafe Canina in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all’identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall’iscrizione.

·          Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o microchip; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e identificazione del medesimo.

·          Ritrovamento cane randagio: chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.

·          Ritardo inscrizione: il responsabile può ritardare l’identificazione fino a otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengono ad una razza i cui esemplari raggiungono all’età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi.

 

Art.6 Iscrizione: l’iscrizione avviene mediante l’inserimento nell’articolazione locale della banca dati regionale dei dati anagrafici sottoscritta dal responsabile.

Art.7 Indentificazione: successivamente all’iscrizione, o contestualmente ad essa, il medico veterinario impianta al cane un microchip nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del alto sinistro.

Art.8 Variazione: in caso di trasferimento di residenza anagrafica il responsabile provvede a darne comunicazione all’azienda USL competente per l’aggiornamento dei dati anagrafici.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL competente territorialmente:

a)        la scomparsa dell’animale, entro il terzo giorno successivo all’evento;

b)       la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione alla azienda USL di propria residenza indicando le generalità complete del nuovo responsabile per l’aggiornamento dei dati anagrafici. In caso di decesso o scomparsa dell’animale, il responsabile effettua la relativa comunicazione alla azienda USL indicandone le cause.
a.       
I proprietari di cani provenienti da altre regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

b.        I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall’art.2, terzo comma della L.R. 43/95.

 Documentazione da presentare:
Comunicazione scritta mediante apposito stampato

ALLEGATI:

Variazione anagrafe canina (File pdf, 66.28 KBytes)


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