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Interno del sacrario di San Pancrazio
Interno del sacrario di San Pancrazio

GIOCHI LECITI: INSTALLAZIONE APPARECCHI ELETTRONICI

Normativa di riferimento:
·          Decreto interdirettoriale Ministro Interno 27/10/03
·          Art. 19 Legge 241/90, come modificato dall'Art. 2 comma 10, della Legge 537/93, e art.21 Legge 241/90, art.22 Legge 289/02 e successive modificazioni e integrazioni
·          Art. 86-88 e 110 T.U.L.P.S.
·          Ordinanza comunale n.34 del 23 Marzo 2006.
 

L'installazione degli apparecchi elettronici disciplinati dall'art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. , il gioco delle carte e da tavola, il biliardo, le carambole ecc., negli esercizi di cui all'art.86 comma 1 e 2 e art.88 TULPS, non sono più sottoposti, in base alla modifica dell'art.86 attuato dalla legge finanziaria 2006, a presentazione di denuncia d'inizio attività al Comune, ma è sufficiente il possesso della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal questore e vidimata dal Comune, in forza del titolo di polizia già posseduto senza necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.


Ciò comporta pertanto che gli esercizi di somministrazione, i circoli, gli alberghi, le sale giochi, le sale scommesse, anche su incarico dei concessionari, ossia tutte le attività di cui al Decreto del Ministero dell'Economia del 27 ottobre 2003, possono installare gli apparecchi di cui all'art.110 TULPS senza necessità di presentare al Comune la denuncia di inizio attività per l'installazione dei giochi.
E' sufficiente, per l'installazione, il possesso del titolo abilitante l'attività principale, che può essere una DIA (es. per gli esercizi di somministrazione, circoli alberghi) o un'autorizzazione (es. sale giochi). Rimane l'obbligo in capo all'esercente di rispettare il limite numerico previsto dal decreto sopracitato e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti.
Le DIA per i giochi fino ad oggi presentate sono pertanto divenute prive di valore e l'esercente che ne è in possesso non è tenuto ad ulteriori comunicazioni al Comune qualora muti il numero dei giochi rispetto alla DIA, fermo sempre il rispetto dei limiti numerici di legge.

In particolare, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 sono quelli che consentono vincite in danaro e devono sempre essere installati nel rispetto di quanto riportato nell’ordinanza comunale n.34 del 23 Marzo 2006.
E' vietata l'installazione al di fuori della sala somministrazione nei circoli privati.


N.B. Gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS devono essere sempre dotati di nullaosta

Requisiti del richiedente:
Titolare di pubblico esercizio, circolo privato, attività commerciale artigianale, agenzia di scommesse, anche su incarico di concessionari, alberghi e sale giochi.

Modalità di richiesta e di erogazione:
Il richiedente presenta domanda di rilascio della tabella dei giochi proibiti.
La tabella dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
Per le sale giochi il titolare dovrà essere in possesso anche di apposita autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

Documenti da presentare:
·          Domanda di rilascio tabella dei giochi proibiti;
·          Copia del documento di identità.

Il modulo per la denuncia dell'inizio attività per l'istallazione degli apparecchi è scaricabile on-line o reperibile in Comune.
La denuncia va corredata di:
·          fotografia dell’appareccchio installato;
·          regolamento del gioco;
·          carta d’esercizio AAMS;
·          copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità;
·          autocertificazione antimafia.

ALLEGATI:

Giochi leciti (File pdf, 86.5 KBytes)
Giochi leciti - installazione (File pdf, 123.18 KBytes)
Installazione giochi in esercizi (File pdf, 118.52 KBytes)


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