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· Legge n.447 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni, Legge quadro sull’impatto acustico.
· Legge regionale 68/98, norme in materia di inquinamento acustico;
· Delibera n.77 del 22/02/2000 del Consiglio Regionale Toscano, definizione di criteri e degli indirizzi della pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 89/98;
· Delibera n. 21 del 12/05/2005 del consiglio comunale “Regolamento delle attività rumorose”;
· D.P.C.M. del 01/03/1991 Art. 1 – comma 4, limiti massimi di esposione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni;
· D.P.C.M. del 14/1/1997, determinazione dei valori leciti delle sorgenti sonore.
1.Art. 17 Attività temporanee e manifestazione nelle aree destinate a spettacolo.
Deroga semplificata.
· Il legale rappresentate dell’attività, 15 giorni prima della manifestazione deve presentare una comunicazione, DEROGA SEMPLIFICATA, di attività rumorosa temporanea all’aperto dichiarando di rispettare le condizioni previste da un apposito disciplinare.
2. Art. 18 Manifestazioni “al di fuori” delle ore destinate a spettacolo. Deroga semplificata.
· Il legare rappresentante dell’attività richiedente la deroga, deve presentare comunicazione conforme all’allegato RD AR – 03 del regolamento comunale, DEROGA SEMPLIFICATA, almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione;
· Rientrando in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all’aperto ad una distanza superiore a 100 metri da ospedali, case di cura e di scuole (se interessano l’orario ed il periodo di apertura delle stesse) e che rispettano i seguenti limiti:
a) limite di orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
b) limite di rumore ammesso 70 dba dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 65 dba dalle ore 22.00 alle ore 24.00
3. Manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo. Deroga non semplificata.
· Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all’aperto ed eventuali attività in deroga al chiuso, che non rispettano i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate;
· Il legale rappresentate dell’attività richiedente, deve presentare domanda conforme all’allegato RD AR – 04 del regolamento comunale, almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, precisando i limiti di orario e di rumorosità previsti, allegando la documentazione prevista dal punto 3.3 del D.C.R. 77/2000;
· In zone abitate non possono essere concesse deroghe oltre un limite massimo di 20 giorni nel corso dell’anno e per un numero massimo di 5 giorni
· Le deroghe non potranno essere comunque concesse per le manifestazioni che:
livelli in facciata superiore a 95 dba per le manifestazioni all’aperto;
livelli in facciata superiore a 65 dba all’interno di ambienti abitativi per le manifestazioni al chiuso.
ALLEGATI:
Valurazione impatto acustico (File pdf, 275.1 KBytes)




