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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 04:02


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Norma:
·          L.R. n°42 del 23 Marzo 2000, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e successive modifiche
·          Legge n°135 29 Marzo 2001,Riforma della legislazione nazionale del turismo e successive modifiche
·          Legge n°40 del 2 Aprile 2007, conversione in legge con modificazioni del Decreto legge n°7 del 31 Gennaio 2007, art.10 comma4, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
 
Note:
E’ guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attività storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
 
Requisiti richiesti:
Diploma di scuola media superiore o titolo di studio universitario in materia di turismo, laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, salvo restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
Deve essere in possesso dei requisiti morali.
 
Modalità di richiesta ed erogazione:
·          Presentare al Comune di residenza la DIA attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
·          Il Comune, accertata l’esistenza di presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera, che reca l’indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione (sono necessarie 2 foto formato tessera e una copia del documento d’identità del richiedente);
·          In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la DIA trasferisce gli atti relativi a questo al nuovo comune di residenza;
·          La guida è tenuta a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della propria attività;
·          E’ possibile esercitare l’attività di guida turistica in Italia da parte di professionisti muniti della prevista abilitazione conseguita in altro stato membro dell’UE.
 
ATTIVITA’ DI GUIDA AMBIENTALE
 
Norma:
·          L.R. n°42 del 23 Marzo 2000, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e successive modifiche
·          Legge n°135 29 Marzo 2001,Riforma della legislazione nazionale del turismo e successive modifiche
 
Note:
E’ guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei ecoambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
 
Requisiti del richiedente:
Diploma di scuola media superiore o titolo di studio universitario in materia di turismo, laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, salvo restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
Deve essere in possesso dei requisiti morali.
 
Adempimenti d’ufficio:
·          Presentare al comune la DIA;
·          Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera
·          2 foto formato tessera
·          una copia del documento d’identità del richiedente
·          una copia della polizza assicurativa
·          una copia del certificato idoneità psico-fisica all’esercizio della professione
·          Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psicofisica;
·          Nel caso di cambiamento di residenza, il comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell’attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo comune.
 
MESTIERE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
 
Norma:
·          L.R. n°42 del 23 Marzo 2000, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e successive modifiche
·          Legge n°135 29 Marzo 2001,Riforma della legislazione nazionale del turismo e successive modifiche
·          Legge n°40 del 2 Aprile 2007, conversione in legge con modificazioni del Decreto legge n°7 del 31 Gennaio 2007, art.10 c. 4, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
 
Note:
E’ accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. I dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa non sono soggetti alle disposizioni del presente capo.
 
Requisiti del richiedente:
Diploma di scuola media superiore o titolo di studio universitario in materia di turismo, laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, salvo restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
 
Adempimenti d’ufficio:
·          Il soggetto deve presentare al Comune di residenza una DIA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;
·          Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera
·          2 foto formato tessera
·          una copia del documento d’identità del richiedente
·          In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la DIA trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza;
·          Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’UE non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia;
·          L’accompagnatore turistico è tenuto a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della propria attività.
 

ALLEGATI:

Accompagnatore Turistico (File pdf, 84.81 KBytes)
Guida Ambientale (File pdf, 97.71 KBytes)
Guida Turistica (File pdf, 92.42 KBytes)