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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 04:15


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Normativa:
·          Regio decreto 18/6/1931 n.773, testo unico di pubblica sicurezza;
·          Regio Decreto 06/05/1940 n.635, regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
·          Decreto Ministeriale 19/08/1996, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento di pubblico spettacolo;
·          Decreto Ministeriale 28/05/2001 n.311, Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
 
 Descrizione:
Il locale di pubblico spettacolo è l'insieme di fabbricati, ambienti, e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi e disimpegni ad esso annessi.

L'apertura di un locale di pubblico spettacolo - intrattenimento è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 68, 69, 80 TULPS.

Modalità di richiesta ed erogazione
La domanda deve essere presentata all'Ufficio protocollo corredata di tutti i documenti indicati nell'apposito modello.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere positivo di agibilità della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo.


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