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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 04:03


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Normativa:
·          Legge Regionale n°102 del 21 Dicembre 1994 Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive
·          Legge Regionale n°42 del 23 marzo 2000 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e succ. modifiche
·          Legge Regionale n° 51 del 6 Aprile 2000 modifica della L.R. n°102 del 21 Dicembre 1994
·          Legge n°135 29 Marzo 2001, Riforma della legislazione nazionale del turismo
·          D.P.R.G. n°18/R del 23 Aprile 2001, Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
·          D.P.R.G. n°20/R del 9 Aprile 2003, Modifica al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale
·          M.I. Circolare n°557 del 29 Luglio 2005, Applicazione dell’art.109 T.U.L.P.S. comunicazione delle persone alloggiate
 
 Le strutture ricettive si distinguono in alberghiere ed extralberghiere.

Sono strutture alberghiere:
·          alberghi
·          residenze turistiche
·          campeggi
·          villaggi albergo
·          aree di sosta
·          parco vacanze

Sono strutture extralberghiere:
·          affittacamere
·          residenza d'epoca
·          casa per vacanza
·          residence
·          case per ferie
·          rifugi escursionistici
·          ostelli per la gioventù
·          bed and breakfast

Modalità di richiesta ed erogazione:
L'esercizio, il subingresso, le modifiche e i trasferimenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono soggette a denuncia d'inizio attività ad efficacia immediata ovvero permette di iniziare l'attività dalla data di protocollo che verrà apposta sulla comunicazione.
La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Attività produttive in 3 copie utilizzando i modelli appositamente predisposti completi degli allegati in essi indicati.

ALLEGATI:

Strutt. Alberghiere (File pdf, 179.82 KBytes)
Strutt. extra Alberghiere (File pdf, 203.14 KBytes)