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venerdì, 10 febbraio 2012 ore 03:18


 



AGRITURISMO

Normativa di riferimento:

·          Legge regionale 30/2003, disciplina delle attività agrituristiche in Toscana, modificata dalla L.R. n.27 del 28/05/2004 e dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;

·          Regolamento di attuazione della legge regionale 30/2003 – DPGR del 03.08.2004 - n. 46-r/2004;

·          Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli singoli e associati attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarità con l'attività agricola che deve rimanere principale.

 
  Modalità di richiesta ed erogazione
La domanda debitamente compilata su apposito modello I (art.8 della legge n. 30/03) deve essere consegnata all'ufficio protocollo.

1)Apertura nuova attività
L'apertura di una struttura agrituristica è soggetta all'autorizzazione del Comune nel cui territorio è situato il centro aziendale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere positivo di connessione e complementarietà della Provincia e al parere positivo di igiene della USL.

2)Subingresso
L'autorizzazione agrituristica non è cedibile. In caso di trasferimento dell'azienda agricola il nuovo titolare è autorizzato in via provvisoria alla prosecuzione dell'attività agrituristica previa autocertificazione con la quale si dichiari il possesso dei requisiti soggettivi e che non sono intervenute variazione dei requisiti che hanno legittimato la concessione della licenza. Il Comune procede entro 90 giorni alla verifica dei requisiti e rilascia l'autorizzazione. 

3)Variazioni
Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa deve essere comunicata al Comune, entro 30 giorni dal suo verificarsi.